EinkaufsbedingungenConditions of PurchaseConditions d’achatsCondizioni di acquisto

Generali condizioni di acquisto della Georg Martin GmbH

Martinstr. 55
63128 Dietzenbach

Germania

§ 1 Disposizioni generali

  1. Le nostre condizioni di acquisto valgono per l’acquisto di merci nell’osservanza del contratto concluso tra noi e il fornitore.

  2. Valgono esclusivamente le nostre condizioni di acquisto; non riconosciamo condizioni contrarie o che si discostino dalle condizioni generali di contratto, a meno di avere assentito espressamente a esse per iscritto. Le nostre condizioni generali di contratto valgono anche quando, pur sapendo che le condizioni di contratto del fornitore sono contrarie o si discostano dalle nostre, ne accettiamo senza riserve le prestazioni.

  3. Con una prima fornitura conforme alle presenti condizioni di acquisto, il fornitore ne riconosce il valore esclusivo anche per tutti i successivi ordini.

§ 2 Consegna e spedizione

  1. Ordini e commesse nonché le modifiche apportatevi necessitano della forma scritta.

  2. Ordini e commissioni sono vincolanti purché siano eseguiti o confermati in forma scritta. L’offerta può essere accettata solo entro un termine di 14 giorni, qualora in merito non sia stato concluso per iscritto un accordo espressamente diverso.

  3. In base al tipo dei prodotti fabbricati sono permesse forniture che per motivi di produzione si discostino al massimo del dieci per cento rispetto alla quantità ordinata: tale disposizione si riferisce sia alla quantità totale sia alle singole quantità parziali.

  4. La consegna ha luogo conformemente all'ordine nei termini concordati. Il fornitore è tenuto a comunicarne immediatamente la modifica.

  5. Il fornitore è tenuto a rispettare le nostre disposizioni in merito alla spedizione e quelle dello spedizioniere o del vettore che la esegue. I nostri numeri d’ordine e i numeri degli articoli devono essere indicati in tutti i documenti relativi alla spedizione, nei riscontri e nelle fatture.

  6. Occorre assicurarsi che l’imballaggio consenta di evitare alla merce danni di trasporto.

  7. I costi del trasporto, inclusi l'imballaggio, l'assicurazione e tutti i costi accessori sono a carico del fornitore, nella misura in cui non siano stati conclusi espressamente accordi diversi in merito.

§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento

  1. I prezzi concordati sono i massimi consentiti. Ribassi dei prezzi avvenuti nel periodo intercorso tra l’ordine e il pagamento della fattura tornano a nostro vantaggio. Nei prezzi concordati sono compresi, nella misura in cui non siano stati conclusi accordi espressamente diversi in merito, la consegna "franco domicilio" e l’imballaggio. Il prezzo di acquisto offerto rappresenta solamente il prezzo netto. L’imposta sulla cifra d’affari prevista dalla legge non è quindi compresa nei prezzi; essa sarà indicata separatamente nella fattura il giorno della sua emissione per l’ammontare previsto dalla legge.

  2. Le fatture, da emettersi immediatamente dopo la spedizione, devono riportare i numeri d’ordine e i numeri degli articoli. L’imposta sulla cifra d'affari deve essere indicata separatamente.

  3. I pagamenti sono effettuati, nella misura in cui all'ordinante siano pervenute fatture passibili di verifica, conformemente ai termini di pagamento concordati negli ordini e nelle commissioni. Condizioni per l’esecuzione dei pagamenti sono inoltre una consegna regolamentare della merce nonché la correttezza dei prezzi e dei calcoli contenuti nelle fatture. Alla constatazione di un vizio soggetto all’obbligo della garanzia, siamo autorizzati a trattenere il pagamento a soddisfacimento di tale obbligo.

  4. Qualora non sussistano accordi scritti espliciti in merito, l’importo fatturato viene corrisposto entro 14 giorni, calcolati a partire dalla consegna e dal ricevimento della fattura, con il 2 % di sconto, oppure senza sconto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della fattura.

§ 4 Compensazione e cessione

  1. Il fornitore è autorizzato a compensare solo i crediti incontestati o riconosciuti de iure.

  2. La cessione di crediti nei nostri confronti è efficace solo con il nostro consenso scritto. Nel caso in cui sussista una riserva di proprietà prolungata il consenso è da considerarsi concesso.

§ 5 Segretezza

  1. I contraenti si impegnano a trattare come segreto aziendale tutti i dettagli commerciali e tecnici non palesi di cui sono venuti a conoscenza attraverso il reciproco rapporto di affari.

  2. Disegni, modelli, sagome, campioni e oggetti simili non devono essere affidati o in altro modo resi accessibili a terzi non autorizzati. La riproduzione di tali oggetti è ammessa solo nell’ambito delle necessità aziendali e delle disposizioni sul diritto di autore.

  3. Subfornitori devono essere sottoposti a tal proposito all’obbligo relativo.

  4. I contraenti possono utilizzare il rapporto di affari a fini pubblicitari solo previo consenso scritto.

§ 6 Termini e date di consegna

  1. I termini e le date di consegna indicati negli ordini e nelle commissioni sono vincolanti. Decisivo per l’osservanza del termine o della data di consegna è l’arrivo della merce nel luogo di adempimento. Devono essere osservati gli orari per l'accettazione delle consegne vigenti nella nostra ditta.

  2. Qualora il fornitore non sia in grado di rispettare la data di consegna o intenda consegnare la merce in anticipo, egli è obbligato a inviarcene immediatamente comunicazione scritta. Indipendentemente da tale dovere di informazione, sono fatti salvi i nostri diritti in caso di ritardata consegna.

  3. Siamo autorizzati a rifiutare l’accettazione di merci che non siano consegnate alla data stabilita nell’ordine e a rispedirle al fornitore per conto e a rischio di questi oppure a immagazzinarle presso terzi.

  4. Cause di forza maggiore, conflitti aziendali interni con il personale, disordini, provvedimenti di autorità pubbliche e altri eventi imprevisti, inevitabili e gravi esonerano il contraente, per il perdurare della circostanza anomala e nell’ambito della sua portata, dai suoi obblighi di adempimento della prestazione. Ciò vale anche qualora gli eventi si verifichino in un momento in cui il contraente de quo si trovi in mora. I contraenti sono tenuti, nell’ambito dell’accettabile, a fornire immediatamente le informazioni necessarie e ad adattare i loro obblighi alle condizioni modificatesi secondo buona fede.

§ 7 Qualità e accettazione

  1. Per le sue consegne il fornitore deve osservare le riconosciute regole della tecnica, le norme di sicurezza e i dati tecnici concordati. Modifiche dell’oggetto della consegna necessitano del nostro previo consenso scritto.

  2. Ci riserviamo di verificare subito dopo l’arrivo della merce che essa sia esente da vizi palesi e visibili nonché di provvedere solamente in seguito ad accettarla. In caso di contestazione, il fornitore deve sostenere i costi della verifica e quelli della fornitura sostitutiva. Il termine per la denuncia di ogni tipo di vizio è pari a 3 settimane dal momento in cui è stato riconosciuto. A tal riguardo il fornitore rinuncia all’eccezione del ritardo nella denuncia del vizio.

  3. Per la dimensione, il peso e il numero dei pezzi della fornitura sono vincolanti i valori rilevati durante il controllo effettuato all'arrivo della merce.

  4. Qualora sia stata concordata la consegna diretta a un terzo, tale terzo, al ricevimento della merce, eseguirà il controllo della stessa ai sensi del § 7 comma 2. Detto esame sostituisce il nostro controllo della merce che ha luogo usualmente all’arrivo nella nostra ditta.

§ 8 Garanzia

  1. Gli obblighi di garanzia del fornitore si attengono alle norme di legge, nella misura in cui nel testo seguente non siano contenute disposizioni diverse. Il fornitore è tenuto, alla prima richiesta da parte nostra, a esonerarci da tutte le pretese di terzi che vengono fatte valere per vizi, violazione di diritti di protezione di terzi o danni ai prodotti della sua fornitura a causa della sua quota di responsabilità. Il fornitore garantisce il sussistere di un'adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti.

  2. Le pretese per vizi della cosa previste dalla legge ci spettano di diritto in modo esaustivo. In particolare, il fornitore è tenuto a effettuare una fornitura sostitutiva di nostra scelta, ad accordare un ribasso del prezzo nell’osservanza delle disposizioni di legge in materia o a eliminare il vizio a titolo non oneroso. In casi urgenti siamo autorizzati – previa consultazione con il fornitore – a procedere noi stessi all’eliminazione dei vizi o a farli rimuovere da terzi a spese del fornitore ovvero a procurarci altrimenti un prodotto sostitutivo. Lo stesso vale quando il fornitore cade in mora con l’adempimento del suo obbligo di garanzia. Ci riserviamo espressamente di far valere il diritto di risarcimento del danno per il suo intero ammontare in conformità con le disposizioni legislative.

  3. Il termine per la prescrizione delle pretese per vizi della cosa è pari a 36 mesi, considerando come inizio per il calcolo di esso il momento della trasmissione dei rischi.

  4. Delle forniture sostitutive e delle misure adottate per l’eliminazione dei vizi il mandatario è responsabile nella stessa misura in cui lo è per l’originario oggetto della fornitura; egli risponde quindi anche delle spese di trasporto, di trasferta e di manodopera, senza limitazioni. La decorrenza del termine di prestazione di garanzia per forniture sostitutive inizia non prima del giorno dell’arrivo della fornitura.

  5. Il fornitore è obbligato a risarcire in modo accettabile le spese sorte in seguito a un’azione di richiamo avvenuta conformemente alle disposizioni legislative sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

§ 9 Responsabilità civile per danni

  1. Il fornitore è responsabile per qualsivoglia danno causato da sé o dal personale ausiliario che lo coadiuva, considerato nel suo pieno ammontare e per qualsiasi grado di colpa, conformemente alle disposizioni legislative in materia.

  2. Il rischio per i danni di trasporto è a carico del fornitore.

§ 10 Diritti di protezione di terzi

  1. Il fornitore assicura che non sussistono diritti di terzi che si frappongano a un utilizzo della merce acquistata conforme alla destinazione d'uso prevista, in particolare che non vengono violati diritti di protezione di terzi.

  2. Nella misura in cui, tuttavia, dovessimo essere chiamati a rispondere di una possibile violazione di diritti di terzi, come per es. di diritti di autore, di brevetto e di altri diritti di protezione, il fornitore ci esonera fin da ora dalla responsabilità in merito nonché da qualsivoglia prestazione correlata.

  3. Ciò non vale nel caso in cui il fornitore abbia effettuato la fornitura di oggetti prodotti in base a disegni, modelli, descrizioni o indicazioni a essi equivalenti da noi forniti senza essere a conoscenza e senza esser tenuto a esserne, del fatto che, in concomitanza alla produzione dei prodotti da lui creati, si verificasse la violazione di diritti di terzi.

  4. I contraenti si impegnano a informarsi immediatamente l’un l’altro in merito a rischi di violazione non appena essi divengano noti nonché a darsi l’opportunità di adottare di comune accordo le relative misure atte a opporvisi.

  5. Il fornitore provvederà, su nostra richiesta, a renderci edotti sull’uso dei suoi diritti di protezione, resi pubblici e non, sull’uso dei diritti soggetti a licenza e registrati nonché sull’uso dell’oggetto della fornitura.

§ 11 Informazioni e dati

  1. Modelli, disegni, bozze, campioni, matrici, sagome, utensili, norme di produzione, altri mezzi di fabbricazione e indicazioni confidenziali da noi messe a disposizione del fornitore, rimangono di nostra proprietà. Essi possono essere utilizzati per altri scopi, riprodotti o essere resi accessibili a terzi solo previa autorizzazione scritta, da noi concessa, e devono essere custoditi con l’accuratezza che si addice ai commercianti di professione.

  2. Il § 11 comma 1 vale allo stesso modo anche per utensili, forme, attrezzature e macchinari prodotti dal fornitore, e da noi risarciti, per la fabbricazione dei prodotti da noi ordinati.

§ 12 Protezione dei dati

Il fornitore dichiara il suo assenso revocabile al trattamento e all’elaborazione dei dati personali comunicati, se effettuati in conformità alle disposizioni legislative e nell’ambito dell’evasione dell’ordine.

§ 13 Disposizioni generali

  1. Qualora una disposizione facente parte di queste Condizioni e degli accordi conclusi sia o divenga inefficace, è fatta salva la validità del contratto in merito alle restanti disposizioni. I contraenti sono obbligati a sostituire la clausola inefficace con una che sia il più possibile prossima a essa sotto il profilo economico e giuridico.

  2. Tutte le modifiche e le integrazioni necessitano, per avere efficacia giuridica, della forma scritta. Ciò vale anche per l’abrogazione di questo requisito della forma scritta.

  3. Nella misura in cui nel contratto non sia disposto diversamente, luogo di adempimento e di pagamento è la nostra sede legale.

  4. Foro competente esclusivo è il tribunale competente per il luogo in cui si trova la nostra sede legale.

  5. Vale il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione della normativa delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni.