Condizioni generali di vendita e di pagamento della Georg Martin GmbH
Martinstr. 55
63128 Dietzenbach
Germania
§ 1 Disposizioni generali
Le nostre condizioni di vendita valgono per la fornitura di merci nell’osservanza del contratto concluso tra noi e il cliente.
Valgono esclusivamente le nostre condizioni di vendita; non riconosciamo condizioni contrarie o che si discostino dalle nostre Condizioni generali di contratto, a meno di avere assentito espressamente a esse per iscritto. Le nostre Condizioni generali di contratto valgono anche quando, pur sapendo che le condizioni di contratto del cliente sono contrarie o si discostano dalle nostre, effettuiamo senza riserve la consegna.
Queste Condizioni generali di contratto valgono anche per rapporti commerciali futuri, anche senza essere espressamente concordate di nuovo.
Le nostre Condizioni generali di contratto valgono esclusivamente nei confronti di imprese.
§ 2 Offerte, conclusione del contratto
Le offerte sono senza impegno e non vincolanti nella misura in cui a esse non faccia seguito una promessa esplicita di accettazione vincolante. L’ordine del cliente costituisce un’offerta impegnativa che possiamo accettare entro una settimana inviandogli una conferma d’ordine o effettuando la consegna della merce.
Ci riserviamo diritti di proprietà e di autore su stime preliminari dei costi, disegni, figure, calcoli e altri documenti. Ciò vale anche per i documenti definiti "riservati". Il cliente non è autorizzato a consegnarli a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto.
Utensili, forme, attrezzature e macchinari prodotti da noi per la fabbricazione dei prodotti ordinati dal cliente rimangono di nostra proprietà, anche se il cliente corrisponde un compenso per essi.
Accordi accessori e modifiche necessitano del nostro consenso scritto.
§ 3 Obbligo di prestazione e di consegna
Se i termini di consegna vanno a costituire la base del conferimento dell’ordine, essi decorrono dal momento in cui ha luogo l'invio della conferma d'ordine, tuttavia non prima che il cliente abbia consegnato i documenti, i permessi, le autorizzazioni che egli è tenuto a procurare e non prima dell’avvenuta corresponsione dell’acconto concordato.
Nella misura in cui nella conferma d’ordine non siano contenute disposizioni espressamente diverse, si concorda la fornitura "franco fabbrica". Il termine di consegna si considera rispettato, qualora noi, entro la scadenza di esso, mettiamo a disposizione l’oggetto della compravendita sulla nostra area aziendale o qualora abbiamo provveduto a comunicare la nostra disponibilità a effettuarne la spedizione.
Nel caso in cui abbiamo indicato termini di consegna divenuti parte basilare del conferimento d'ordine, essi si prolungano al verificarsi di conflitti aziendali interni con il personale , in particolare in caso di serrate e di scioperi, nonché in concomitanza di eventi imprevisti, che esulano dalla nostra volontà e si protraggono per la durata del ritardo. Ciò vale anche nel caso in cui tali circostanze si verifichino nelle aziende dei nostri fornitori o subfornitori. Non siamo responsabili delle circostanze summenzionate anche quando si verificano in un momento in cui il periodo di mora abbia già avuto inizio. Comunicheremo il prima possibile ai clienti l'inizio e la fine di tali impedimenti.
Nel caso del verificarsi di eventi imprevisti ai sensi del § 3 n. 3 di queste Condizioni generali di contratto, qualora essi modifichino notevolmente l’importanza economica o il contenuto della prestazione ovvero abbiano notevoli ripercussioni sulla nostra azienda e nel caso in cui si renda evidente a posteriori l’impossibilità di adempimento del contratto, questo sarà opportunamente adeguato alle nuove circostanze. Nella misura in cui ciò non sia economicamente sostenibile, abbiamo il diritto di recedere in toto o in parte dal contratto. Non sussistono pretese di risarcimento danni da parte del cliente dovute a tale recesso dal contratto. Qualora vogliamo avvalerci della nostra facoltà di recedere dal contratto, siamo tenuti a comunicarlo al cliente immediatamente; ciò vale anche nel caso in cui sia stato concordato un prolungamento dei termini con il cliente.
Se la spedizione della merce deve essere ritardata per desiderio del cliente, gli addebiteremo, a cominciare dal mese successivo alla comunicazione della disponibilità a effettuarne l’invio, i costi dovuti all’immagazzinamento; qualora la merce sia immagazzinata nel nostro stabilimento, gli addebiteremo tuttavia, per ogni mese, almeno un ½ punto percentuale dell’importo fatturato . Ciò fatto salvo dopo aver posto al cliente a tal proposito un termine adeguato, alla scadenza dello stesso, qualora il cliente non abbia reagito, siamo tuttavia autorizzati a disporre in altro modo dell’oggetto della fornitura e a effettuare la consegna all'ordinante entro un termine prolungato accettabile.
L’osservanza del termine di consegna ha come presupposto l’adempimento dei doveri contrattuali da parte del cliente. Ci riserviamo l’eccezione del mancato adempimento contrattuale.
Forniture parziali sono ammesse, purché il cliente non mostri palesemente di non essere interessato a esse oppure esse gli risultino evidentemente inaccettabili.
In base al tipo dei prodotti fabbricati sono permesse forniture che per motivi di produzione si discostino al massimo del dieci per cento dalla quantità ordinata: tale disposizione si riferisce sia alla quantità totale sia alle singole quantità parziali.
§ 4 Ripartizione del rischio
Il rischio passa al cliente al più tardi al momento della spedizione degli oggetti della compravendita e cioè anche quando hanno luogo forniture parziali ovvero anche quando prestiamo altri servizi, per es. quando sosteniamo le spese di spedizione ovvero effettuiamo la consegna e il montaggio.
Nel caso in cui la spedizione subisca un ritardo per motivi di cui è responsabile il cliente, il passaggio del rischio ha luogo a partire dal giorno in cui sussiste la disponibilità a eseguirla.
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
Il prezzo di vendita offerto è vincolante e rappresenta solamente il prezzo netto. L’imposta sulla cifra d’affari prevista dalla legge quindi non è compresa nei nostri prezzi; essa sarà indicata separatamente nella fattura il giorno della sua emissione per l’ammontare previsto dalla legge.
Qualora il prezzo, al momento dell'effettuazione della prestazione abbia subito un aumento a causa di una variazione del prezzo di mercato oppure a causa dell'incremento degli emolumenti dei terzi che hanno contribuito a eseguirla, vale il prezzo maggiore. Qualora tale prezzo risulti essere uguale o superiore al 20 % del prezzo concordato, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto. L’esercizio di tale diritto deve aver luogo subito dopo la comunicazione dell’aumento del prezzo.
In mancanza di accordi speciali in merito, i prezzi sono da intendersi franco fabbrica Dietzenbach, al netto di costi di imballaggio e spedizione.
Effettuiamo la fornitura dietro pagamento anticipato, contrassegno o fattura. In caso di modalità di pagamento su fattura, tutti gli importi fatturati devono essere corrisposti entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data in essa indicata. In caso di mezzi di pagamento scritturali, è decisiva, come criterio di giudizio della tempestività del pagamento, la data di accreditamento dell'importo sul nostro conto. Nella misura in cui non siano state fissate espressamente altre disposizioni o conclusi accordi diversi in materia, valgono le conseguenze giuridiche derivanti dalla mora nel pagamento.
Nel caso in cui il cliente sia in mora, possiamo addebitargli interessi di mora pari a 8 punti percentuali al di sopra del tasso di base. Gli interessi di mora cominciano a maturare alla scadenza del termine previsto per la corresponsione anche senza che sia necessario l’invio di un sollecito di pagamento. Le cambiali non sono considerate mezzi di pagamento e non sono accettate. In caso di corresponsione tramite assegni o altri documenti che contengono una delegazione di pagamento (a eccezione delle cambiali), il cliente è tenuto a risarcirci i costi accessori pertinenti. Gli assegni sono accettati da noi solo pro solvendo fatto salvo l’incasso degli stessi.
§ 6 Segretezza, protezione dei dati
Tutti i dati personali dei clienti sono trattati confidenzialmente. I dati necessari allo svolgimento dell’attività commerciale sono memorizzati e, nell’ambito dell’esecuzione dell’ordine, inoltrati a imprese associate e agli addetti ai recapiti nonché alle banche per le operazioni di liquidazione.
§ 7 Divieto di compensazione e diritti di ritenzione
Il cliente non è autorizzato a compensare le proprie pretese con i nostri diritti al pagamento, a meno che i suoi crediti non siano incontestati o riconosciuti de iure.
Il cliente non è autorizzato a opporre ai nostri diritti al pagamento i suoi diritti di ritenzione – anche quelli derivanti dalla denuncia dei vizi della cosa – a meno che essi non risultino dallo stesso rapporto contrattuale.
§ 8 Riservato dominio
Ci riserviamo la proprietà sull'oggetto della merce fornita fino al pagamento integrale di tutti i crediti per forniture derivanti dal contratto di consegna. Il riservato dominio vale anche per i crediti che vantiamo nei confronti del cliente e che derivano dal nostro rapporto commerciale corrente (riservato dominio allargato).
Il trattamento, la lavorazione o la trasformazione della cosa oggetto della compravendita da parte del cliente ha luogo sempre in nostro nome e su nostro incarico. In questo caso si protrae il diritto di aspettativa del cliente sulla cosa oggetto di compravendita trasformata. Qualora la cosa oggetto di compravendita venga lavorata con altri oggetti che non ci appartengono, allora noi acquisiamo la comproprietà sulla nuova cosa creata in ragione della proporzione sussistente tra valore obiettivo del nostro oggetto di compravendita e quello degli altri oggetti del processo di lavorazione nel momento in cui esso si svolge. Lo stesso vale per il caso della commistione. Se la commistione avviene in modo tale per cui la cosa del cliente è da considerare quella principale nell’ambito della nuova cosa creata, si concorda che il cliente trasferisca proporzionalmente la sua comproprietà e che custodisca per noi tale cosa, oggetto di proprietà esclusiva o di comproprietà. A garanzia dei nostri crediti nei confronti del cliente, il cliente cede a noi anche quei crediti che gli derivano nei confronti di un terzo dall'unione della merce oggetto del patto di riservato dominio con un terreno; fin da ora accettiamo tale cessione.
Il cliente è autorizzato a rivendere la merce soggetta al patto di riservato dominio nei normali rapporti commerciali. I crediti dell’acquirente, derivanti dalla rivendita della merce soggetta a patto di riservato dominio, sono ceduti fin da ora a noi. La cessione vale indipendentemente dal fatto che la rivendita della cosa sia avvenuta senza che essa sia stata trasformata o in seguito ad avvenuta trasformazione. Il cliente rimane autorizzato all’incasso del credito anche dopo la cessione; ferma resta parimenti la nostra facoltà di incassarlo. Tuttavia non provvederemo a incassare il credito fino a che il cliente continui a soddisfare i suoi obblighi di pagamento mediante gli introiti riscossi, egli non sia caduto in mora e in particolare fino a che non sia stata inoltrata domanda di apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio della sua società oppure non sia subentrata la sospensione dei pagamenti da parte sua.
Ci impegniamo a liberare le garanzie che ci spettano, su richiesta del cliente, nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 20 % i crediti da garantire.
Siamo autorizzati ad assicurare l’oggetto della fornitura a spese del cliente contro danni da furto, scasso, incendio, inondazioni e altri, nella misura in cui il cliente non abbia già provveduto egli stesso a concludere un contratto assicurativo documentato.
Qualora la condotta del cliente sia in contrasto con gli obblighi contrattuali, in particolare in caso di mora nel pagamento, siamo autorizzati al ritiro dell’oggetto della fornitura dopo averne sollecitato la consegna e il cliente è obbligato a effettuarla. L’esercizio del diritto di riservato dominio e il pignoramento dell’oggetto della fornitura da parte nostra non comportano il recesso dal contratto.
Al cliente non è consentito né di pignorare né di costituire in garanzia l'oggetto della fornitura. Il cliente è tenuto a informarci immediatamente in caso di pignoramenti, sequestri o altre disposizioni da parte di un terzo e a fare presente a questi che la merce è soggetta a patto di riservato dominio. Nella misura in cui il terzo non sia in grado di risarcirci i costi giudiziali e stragiudiziali correlati a un’azione giudiziale ai sensi del § 777 ZPO [Codice di procedura civile tedesca], è il cliente a essere responsabile della perdita che ci è stata cagionata.
§ 9 Garanzia
I diritti di garanzia del cliente presuppongono che questi abbia soddisfatto in modo regolamentare i suoi doveri di ispezione della merce e di denuncia dei vizi ai sensi del § 377 HGB [Codice commerciale tedesco]. Contestazioni relative al numero delle unità fornite, al peso o alla qualità ci devono essere comunicate per iscritto immediatamente dopo essere state rilevate, salvo restando l’obbligo di denuncia precedente previsto dalla legge, tuttavia entro e non oltre una settimana a partire dal ricevimento della spedizione.
Qualora, nonostante tutta l’accuratezza adoperata, la merce presenti un vizio che era già presente al momento del passaggio del rischio, sarà nostro compito, purché sia stata presentata la denuncia del vizio entro il termine prestabilito, provvedere all’eliminazione del vizio o a una fornitura sostitutiva, a nostra scelta. La controparte è tenuta a concederci l’opportunità di provvedere all’adempimento successivo del contratto entro un termine adeguato. Restano illimitatamente salvi e non toccati dalla disposizione precedente i diritti di regresso.
Le pretese per vizi della cosa non sussistono nei casi non previsti dal contratto in seguito riportati: scostamento, solo irrilevante, dalla qualità essenziale contrattualmente concordata; limitazione, solo irrilevante, dell’utilizzabilità della cosa venduta; naturale logoramento e usura della cosa venduta; danni che sorgono successivamente al passaggio del rischio a seguito di trattamento erroneo o negligente, sollecitazione eccessiva, mezzo di esercizio inadeguato, lavori edili difettosi, terreno di fondazione inadeguato, influssi chimici, elettrochimici o elettrici. Parimenti non sussistono pretese per vizi della cosa per le conseguenze che derivano da riparazioni o modifiche non eseguite a regola d'arte da parte del cliente o di terzi.
Per l’esecuzione di tutte le misure di riparazione e le forniture sostitutive, il cliente è tenuto a concederci, previa intesa con noi, il periodo di tempo e l’opportunità dovuti; altrimenti siamo esonerati dalla responsabilità per vizio della cosa. Solo in casi urgenti, come quelli della sicurezza aziendale e della necessità di allontanare danni sproporzionatamente gravi, in concomitanza dei quali ciò nonostante è necessario avvisarci immediatamente, o quando siamo in mora con le riparazioni per l’eliminazione del vizio, il cliente ha il diritto di provvedere a tal proposito egli stesso o tramite terzi.
In caso di mancato adempimento successivo del contratto, il cliente – fatte salve eventuali pretese di risarcimento – può recedere dal contratto o ridurre la corresponsione del compenso. Il termine è pari ad almeno 4 settimane. Una riparazione a posteriori o una fornitura sostitutiva risultano fallite quando tre tentativi di correzione del vizio non siano stati coronati da successo.
Tra i costi diretti risultanti dagli interventi di riparazione e/o dalla fornitura sostitutiva, sono a nostro carico – nella misura in cui risultino essere giustificati – quelli concernenti la cosa sostituita, compresi i costi di spedizione, montaggio e smontaggio relativi. Si escludono pretese del cliente per le spese necessarie all'adempimento successivo del contratto, in particolare per quelle relative ai costi di trasporto, di trasferta, di manodopera e di materiale, nella misura in cui le spese aumentino perché l’oggetto fornitoci sia stato trasportato posteriormente in un altro luogo diverso dalla sede del cliente, a meno che il trasporto provveda a realizzare la conformità alla destinazione d'uso prevista. Qualora non sia concordato diversamente, la nostra responsabilità si limita, in quanto all’ammontare, all'indennizzo previsto dalla nostra polizza di assicurazione aziendale a copertura della responsabilità civile, che corrisponde a 5 milioni di euro.
Per eventuali violazioni dei diritti di protezione di terzi dovute all’evasione di richieste o di commissioni non sussiste responsabilità alcuna.
Diritti di regresso del cliente nei nostri confronti sussistono solo nella misura in cui il cliente non abbia preso accordi con il suo acquirente che superino le pretese per vizi cogenti previste dalla legge. Per l’ampiezza del diritto di regresso del cliente nei nostri confronti vale, mutatis mutandis, il paragrafo 6.
Non assumiamo garanzie nel senso giuridico del termine.
10. Il termine per la prestazione di garanzia è sempre pari a un anno. Salvo resta il termine di prescrizione previsto in caso di un regresso nella catena della fornitura ai sensi dei §§ 478, 479 BGB [Codice di procedura civile tedesco]. Ciò non vale nella misura in cui si tratti di pretese di risarcimento danni per vizio della cosa. Per pretese di risarcimento danni per vizio della cosa vale il § 9.
§ 10 Responsabilità per danni
Si escludono pretese di risarcimento danni avanzate dal cliente per es. per inadempimento, culpa in contrahendo, violazioni di obblighi contrattuali accessori, danni causati dai difetti del prodotto oggetto della compravendita nonché danni derivanti da fatto illecito e riconducibili ad altri motivi giuridici, a meno che non siamo chiamati a rispondere della mancanza di una caratteristica del prodotto di cui si era assicurata la presenza ovvero di dolo o colpa grave. L’esclusione di responsabilità di cui sopra non vale per pretese risultanti dalla legge tedesca sulla responsabilità civile del produttore o venditore del prodotto, né in caso di eventi lesivi della vita, del corpo e della salute.
La pretesa di risarcimento del danno per ritardo nella fornitura della prestazione riconducibile a colpa lieve da parte nostra si limita al massimo al 5 % del prezzo di compravendita concordato.
L’esclusione di responsabilità di cui sopra vale parimenti per la violazione di doveri contrattuali per colpa lieve causati dal personale ausiliario che ci coadiuva.
Le pretese di risarcimento danni per colpa lieve che non siano escluse cadono in prescrizione entro un anno, calcolato a partire dal momento in cui la pretesa sorge ossia, in caso di risarcimento danni per vizio della cosa, a partire dal momento della consegna della cosa; ciò non vale per danni causanti eventi lesivi della vita, del corpo e della salute del cliente.
Qualora non sia concordato diversamente, la nostra responsabilità si limita, in quanto all’ammontare, all'indennizzo previsto dalla nostra polizza di assicurazione aziendale a copertura della responsabilità civile, che corrisponde a 5 milioni di euro.
6. Qualora la responsabilità di risarcimento danni nei nostri confronti sia esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale di risarcimento danni dei nostri impiegati, dei mandatari da noi incaricati, dei nostri collaboratori, dei nostri rappresentanti e del personale ausiliario.
§ 11 Prescrizione dellenostre pretese
Il termine di prescrizione delle nostre pretese, in deroga al § 195 BGB [Codice civile tedesco], è di cinque anni. Per l’inizio del termine di prescrizione vale il § 199 BGB [Codice civile tedesco].
§ 12 Disposizioni generali
Qualora una disposizione facente parte di queste Condizioni e degli accordi conclusi sia o divenga inefficace, è fatta salva la validità del contratto in merito alle restanti disposizioni. I contraenti sono obbligati a sostituire la clausola inefficace con una che sia il più possibile prossima a essa sotto il profilo economico e giuridico.
Tutte le modifiche e le integrazioni necessitano, per avere efficacia giuridica, della forma scritta. Ciò vale anche per l’abrogazione di questo requisito della forma scritta.
Nella misura in cui nel contratto non sia disposto diversamente, luogo di adempimento e di pagamento è la nostra sede legale.
Foro competente esclusivo è il tribunale competente per il luogo in cui si trova la nostra sede legale.
Vale il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione della normativa delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni.